Modifica unilaterale del contratto luce e gas

Con il Decreto Aiuti Bis il Governo ha imposto la sospensione, fino al 30 aprile 2023, della facoltà per le aziende fornitrici di elettricità e gas di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali sul prezzo, con validità retroattiva alle comunicazioni già inviate nelle scorse settimane ma non ancora entrate in vigore.
E’ bene tener presente, però, che la società di vendita, vincolata dalla norma del Governo, può decidere di
rifiutare di erogare luce e gas in perdita alle vecchie condizioni contrattuali, comunicando l’interruzione del contratto. In questo scenario, ovviamente le utenze non vengono interrotte, ma semplicemente il consumatore finisce in quello che viene definito Servizio di Ultima Istanza in caso di fornitura gas, o in regime di Maggior Tutela nel caso dell’energia elettrica.

Cos’è e come funziona il Servizio di Ultima Istanza?
Il servizio di ultima istanza è un regime contrattuale pensato dall’Autorità per far confluire i clienti delle società che possano trovarsi in fallimento o, comunque, impossibilitate a proseguire la fornitura al cliente finale.
In questo caso, la società di vendita del mercato libero che non può apportare modifiche economiche, può sempre decidere di interrompere la fornitura, “mandando” il cliente, direttamente dal mese successivo, in Ultima Istanza per la fornitura gas e in Maggior Tutela per la fornitura di energia elettrica.


Quali sono le condizioni tariffarie del regime di Ultima Istanza?
In un primo periodo pari a 6 mesi vengono applicate le condizioni economiche presenti per il mercato di tutela o comunque in ogni caso regolata dall’ARERA. Successivamente le condizioni cambiano, ovvero sono sempre regolate dall’ARERA ma si applica un sovraprezzo alle condizioni di tutela in modo da disincentivare la permanenza in Ultima Istanza, portando il consumatore a fare richiesta di passaggio ad altro fornitore sottoscrivendo un nuovo contratto.

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